Le graduatorie di istituto hanno validità triennale e sono articolate in tre fasce:

  • Prima fascia: comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle Graduatorie a esaurimento;
  • Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
  • Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria di I e II grado non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

Il Dirigente scolastico attinge dalle Graduatorie di istituto per:

  • supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie a esaurimento
  • supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente
  • supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Per i titoli di accesso alle graduatorie si rinvia alla sezione Abilitazione all’insegnamento.
L’attuale disciplina delle supplenze è contenuta nel Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007, parzialmente modificato con Decreto ministeriale 326 del 4 giugno 2015 e con Decreto Ministeriale 666 del 15 luglio 2019.

Approfondimenti:
Triennio di validità 2019/2021 Graduatorie di I fascia (articolo 9 bis Decreto ministeriale 374 del 24 aprile 2019)
Triennio di validità 2017/2020 Graduatorie di II e III fascia(Decreto ministeriale 374 del 1 giugno 2017)
Triennio di validità 2014/2017 (Decreto ministeriale 353 del 23 maggio 2014)
Normativa di riferimento